Art. 4.

      1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte di assise ed alla corte di assise di appello di Bologna rientranti, ai sensi delle disposizioni della presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente della corte di appello

 

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di Parma e della corte di appello di Parma in funzione di corte di assise di appello, sono devoluti alla cognizione di tali uffici.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili già rimesse al collegio, ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è già stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento della corte di appello di Parma fissata ai sensi dell'articolo 3, comma 2.